Art. 1

L'articolo 12, paragrafo2, del regolamento (CEE) n. 856/86 è modificato come segue:

In vigore dal 27 gen 1987
- al primo comma, la data del 1o novembre 1986 è sostituita da quella del 1o gennaio 1987; - al secondo comma, la data del 1o febbraio 1987 è sostituita da quella del 1o aprile 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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