Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 546/86 è modificato come segue:
In vigore dal 27 gen 1987
1. All'articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
« Il quantitativo importato, ove ecceda del 5 % al massimo il quantitativo indicato nel titolo, è considerato importato sulla base di tale documento.
Se il quantitativo importato è inferiore del 5 % al massimo al quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di importare si considera soddisfatto ».
2. All'articolo 4, paragrafo 3, i termini « 60 giorni » sono sostituiti da « 90 giorni ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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