Art. 2
In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 3, è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.
(4) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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