Art. 1
In vigore dal 26 gen 1987
È prorogato per un periodo non superiore a due mesi il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, istituito con il regolamento (CEE) n. 3019/86.
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