Art. 1

L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 è completato dal testo seguente:

In vigore dal 26 gen 1987
« 5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti. In questo caso l'aiuto - è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1, - può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune ».
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