Art. 2
In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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