Art. 2

In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.
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