Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2672/86 è modificato come segue:
In vigore dal 26 gen 1987
1. All'articolo 5, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
« Tuttavia, il produttore e il distillatore possono convenire che l'acconto sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa anteriormente al 1o settembre 1987 ».
2. All'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« - fornisca la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ».
3. All'articolo 8, paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
« Nel caso di cui all'articolo 3, secondo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento:
- al più tardi quattro mesi dopo l'entrata in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,
ovvero
- entro e non oltre il 31 dicembre 1987, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.
La prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, è fornita all'organismo d'intervento entro e non oltre il 31 dicembre 1987. ».
4. All'articolo 14, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« - i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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