Art. 2
In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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