Art. 2

In vigore dal 23 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio al 31 marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 5. (3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 251 del 20. 2. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.
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