Art. 4

In vigore dal 22 gen 1987
Per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b) 4, lettera b), e 5 lettera b) dell'allegato I, vendute in virtù del presente regolamento: - non sono concesse restituzioni all'esportazione, - si applica la nota 7 di cui alla parte 3a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 119/87.
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