Art. 2
In vigore dal 22 gen 1987
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli del regolamento (CEE) n. 619/86 si applicano ai contingenti di cui all' del presente regolamento. Tuttavia, il secondo comma dell' del suddetto regolamento è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:174:oj#art-2