Art. 3

In vigore dal 22 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 31. (2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 54. (3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28. (4) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
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