Art. 1
In vigore dal 21 gen 1987
In deroga al disposto dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1528/78, i titoli di aiuto complementare rilasciati su domanda presentata durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 aprile 1987 sono validi fino al 30 aprile 1987.
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