Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:
In vigore dal 21 gen 1987
1) All', paragrafo 1, la data del « 31 dicembre 1986 » è soppressa.
2) All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Il contratto di vendita con il paese destinatario deve essere stato stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
Ogni contratto di vendita concluso al più tardi il 31 dicembre 1986 deve essere trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio 1987.
3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini « secondo martedì » sono sostituiti dai termini « quarto martedì ».
4) All'articolo 5, il paragrafo 3 è completato dal testo seguente:
« d) è fornita la prova che l'offerta è presentata nell'ambito di un contratto di vendita stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Il contratto deve essere depositato presso uno degli organismi d'intervento interessati, i quali prendono provvedimenti necessari per scambiarsi reciprocamente le informazioni relative al o ai contratti presentati ».
5) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« 1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il prelievo del burro costituiscono esigenze principali, il cui adempimento è garantito con la costituzione di una cauzione di gara pari a 25 ECU per tonnellata ».
6) All'articolo 9, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Nella domanda di titolo di esportazione e nel titolo stesso va apposta, nella casella 12, la dicitura "esportazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 765/86" ».
7) All'articolo 9, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione (1), il titolo di esportazione resta valido per tutta la durata delle consegne da effettuare in applicazione del presente regolamento ».
8) All'articolo 9, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
« 4. All'esportazione di burro tal quale o sottoposto a trasformazione, venduto in applicazione del presente regolamento, non si applica alcuna restituzione. Gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti di cui al presente regolamento sono quelli stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (2) e in vigore il 31 dicembre 1986.
Essi restano applicabili per tutta la durata delle consegne da effettuare in applicazione del presente regolamento ».
9) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 10
1. L'aggiudicatario procede al prelievo del burro aggiudicatogli entro un termine:
- di 15 mesi se la vendita riguarda un quantitativo pari o inferiore a 150 000 t di burro,
- di 18 mesi se la vendita riguarda un quantitativo superiore a 150 000 t di burro,
a decorrere della data di conclusione del contratto di vendita con il paese destinatario.
Se il burro non viene prelevato entro il termine previsto al primo comma, oltre alla perdita della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il contratto di vendita è rescisso.
La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è svincolata immediatamente per i quantitativi di burro prelevati entro il termine prestabilito.
2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno del prelievo e per ciascun quantitativo prelevato, il prezzo indicato nella sua offerta.
Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha proceduto al versamento di cui al primo comma entro il termine prestabilito, oltre alla perdita della cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il contratto di vendita è rescisso per i quantitativi residui ».
10) All'articolo 14 i termini « comprendenti la fissazione anticipata della restituzione » sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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