Art. 3
In vigore dal 19 gen 1987
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:253:oj#art-3