Art. 4
In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER
(1)GU n. C 268 del 24. 10. 1986, pag. 8.
(2)Parere reso il 12. dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 1.
(4)GU n. L 56 dell' 1 . 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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