Art. 4

In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER (1)GU n. C 268 del 24. 10. 1986, pag. 8. (2)Parere reso il 12. dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 1. (4)GU n. L 56 dell' 1 . 3. 1986, pag. 1.
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