Art. 1
Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79, il testo della lettera r) è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 19 gen 1987
1.2 // // // « r) ex 04.04 E I b) 2 // - Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore, in peso, della sostanza secca di almeno 56 %, di una maturazione di almeno 3 mesi: // // - in forme con la crosta, da 8 kg a 12 kg // // - in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (le indicazioni che figurano sull'imballaggio devono essere concepite in modo da consentire al consumatore l'identificazione di tale formaggio) // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg (le indicazioni che figurano sull'imballaggio devono essere concepite in modo da consentire al consumatore l'identificazione di tale formaggio) // // - Ridder, avente un tenore di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 4 settimane: // // - in forme con la crosta, da 1 kg a 2 kg // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g (le indicazioni che figurano sull'imballaggio devono essere concepite in modo da consentire al consumatore l'identificazione di tale formaggio) // // originari della Norvegia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di: // // - 1 820 tonnellate per il 1986 // // - 1 920 tonnellate per il 1987 // // - 2 020 pag. 1. (4) GU n. L 71 del 14. 3. 1986, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:169:oj#art-1