Art. 1

In vigore dal 19 gen 1987
1. Per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1987, il contingente di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione che la Repubblica portoghese può appicare all'importazione dai paesi terzi di carni e frattaglie commestibili di conigli domestici della sottovoce 02.04 A della tariffa doganale comune è fissato in 242 t. 2. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione o, in mancanza di essi, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 dello stesso atto prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle predette disposizioni sono determinati prima della fissazione dei quantitiativi relativi agli altri paesi terzi, nel rispetto dei limiti stabiliti dal paragrafo 1.
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