Art. 1

In vigore dal 19 gen 1987
Il volume del contingente che la Repubblica portoghese può, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare nel 1987 all'importazione di amido di granturco proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è fissato a 440 t.
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