Art. 4

In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
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