Art. 4
In vigore dal 19 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
Storico versioni
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