Art. 2
In vigore dal 16 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 10.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
(7) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.
Storico versioni
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