Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è modificato come segue:
In vigore dal 16 gen 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Con tale decisione si determinano in particolare:
a) i quantitativi oggetto della gara,
b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.
La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 1 000 t ».
2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
« Articolo 3
1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono la pubblicità mediante affissione nella loro sede. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.
2. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte ».
3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
« Articolo 4
La gara di cui all' può essere limitata ad utilizzazioni e/o destinazioni determinate ».
4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
« Articolo 5
1. Per le rivendite diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l'offerta prescelta deve corrispondere al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rapresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore al prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato come segue:
- conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/77 (1), se si tratta di determinate varietà di frumento duro;
- applicando il bonifico speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2727/75, se si tratta di segala di qualità panificabile o di frumento tenero panificabile di qualità superiore;
- applicando la detrazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1570/77; tuttavia, per il frumento tenero offerto all'intervento anteriormente al 1o luglio 1986 e in giacenza presso organismi d'intervento dopo tale data, la detrazione di cui sopra non si applica:
- ai quantitativi acquistati nel quadro delle misure speciali d'intervento previste per il frumento tenero panificabile;
- ai quantitativi di frumento tenero acquistati al prezzo d'intervento e per i quali non siano state effettuate le analisi delle caratteristiche tecnologiche e fisiche di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i prezzi d'intervento da prendere in considerazione durante l'undicesimo e il dodicesimo mese della campagna di commercializzazione sono quelli validi per il decimo mese, aumentati, a seconda del mese considerato, dell'importo di una o di due maggiorazioni mensili.
3. In caso di rivendita nel corso dei primi tre mesi della campagna di commercializzazione del granturco e del sorgo e nel corso dei due primi mesi della campagna di commercializzazione del frumento tenero, del frumento duro, della segala e dell'orzo, l'offerta prescelta deve corrispondere almeno al prezzo d'intervento valido per il decimo mese della campagna precedente, aumentato di due maggiorazioni mensili fissate per la stessa campagna ed adattato, se del caso, in conformità del paragrafo 1.
4. Se, nel corso di una campagna, si manifestano perturbazioni in particolare nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati a causa della difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al paragrafo 1, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ».
5. All'articolo 8, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
« c) se, qualora il prezzo d'offerta adattato, eventualmente, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 sia inferiore al prezzo d'intervento, sono accompagnate da una dichiarazione scritta dell'offerente, vistata da un istituto di credito, con la quale egli si impegna a costituire, entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione di cui all'articolo 15, una cauzione pari alla differenza tra i due prezzi a cui siano stati applicati i bonifici o le detrazioni decisi in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi gli adeguamenti specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo e terzo trattino del presente regolamento ».
6. All'articolo 10, i termini « la restituzione e l'importo compensativo monetario fissati in anticipo » sono soppressi.
7. L'articolo 12 è modificato come segue:
- al primo comma, secondo trattino, la seconda frase è soppressa;
- il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:
« Il presente bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione prima dello scadere del primo termine per la presentazione delle offerte ».
8. L'articolo 13 è modificato come segue:
- al paragrafo 1, secondo comma, i termini « e dell'articolo 8, paragrafo 4 » sono soppressi;
- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Quando si tratta di una vendita per l'esportazione, le offerte sono fatte con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce ».
9. All'articolo 16, secondo comma, l'ultima frase è soppressa.
10. All'articolo 17, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5 ».
11. All'articolo 17, paragrafi 2 e 4 i termini « all'articolo 13, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 13, paragrafo 4 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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