Art. 2
In vigore dal 14 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 15 gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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