Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:
In vigore dal 14 gen 1987
1. All', il testo del paragrafo 2, lettera b), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:
« - di cui una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista per la rivendita tal quale, per ogni campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10 000 t di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ».
2. L'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 13, paragrafi 4 e 5 sono soppressi.
3. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:
« c) la ripartizione tra i diversi magazzini nei quali il suo zucchero e i suoi sciroppi sono immagazzinati ».
4. All'articolo 14, paragrafo 2, il testo del primo e secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« 2. Quando un fabbricante od un raffinatore immagazzina contemporaneamente nello stesso magazzino sia zucchero ammesso a beneficiare del rimborso che zucchero che non ne ha diritto, senza possibilità di distinguerli, ogni uscita di tali zuccheri si considera costituita in proporzione alla loro parte rispettiva nella giacenza iniziale. Tuttavia, allorquando il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare di detto rimborso, è inferiore a 150 t, la regola proporzionale non si applica per il mese di magazzinaggio in causa. In tale caso lo zucchero ammesso a beneficiare del rimborso si considera come il primo uscito dal magazzino.
Per l'applicazione del comma precedente, tutti i quantitativi di zucchero ammesso o non ammesso a beneficiare del rimborso, che entrano nel suddetto magazzino in un dato mese, vanno aggiunti al quantitativo iniziale dello zucchero interessato in giacenza all'inizio dello stesso nello stesso magazzino. La relazione fra i due quantitativi iniziali, aumentati rispettivamente dei quantitativi entrati nel magazzino nel corso del mese considerato, si applica a tutte le uscite dal magazzino nel corso dello stesso mese ».
5. È inserito il seguente articolo 14 ter:
« Articolo 14 ter
In caso di acquisto di zucchero cui sia già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte di un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, resta applicabile allo zucchero acquistato la relazione fra il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso e il quantitativo di zucchero non ammesso a beneficiare del rimborso, risultante dall'applicazione del suddetto paragrafo 2 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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