Art. 2
In vigore dal 12 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.
(3) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:73:oj#art-2