Art. 2

In vigore dal 12 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93. (3) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
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