Art. 3
In vigore dal 7 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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