Art. 1

In vigore dal 23 dic 1986
Per la campagna 1987, i contingenti d'importazione e la loro suddivisione in quattro quote trimestrali, compresi i quantitativi eventualmente accordati ai paesi terzi in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 360/86 sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna ed in Portogallo.
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