Art. 2
In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
Storico versioni
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