Art. 1

In vigore dal 23 dic 1986
1. Per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1987 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca. 2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato.
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