Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

In vigore dal 23 dic 1986
1) All'articolo 8, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Se le operazioni di trasformazione del burro in burro concentrato da un lato e di incorporazione del burro concentrato, puro o in forma di miscela di materie grasse, negli alimenti composti per animali o in una premiscela destinata alla produzione di tali alimenti d'altro lato non sono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato deve essere trasportato in serbatoi o contenitori sigillati dalle autorità competenti su cui figurano, in lettere di almeno 5 cm, una o più delle seguenti dicitute: - Mantequilla concentrada o mezcla de materias grasas, destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86. - Koncentreret smoer eller fedtblanding bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86. - Butterfett, Fettmischung ausschliesslich zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86. - Sympyknoméno voýtyro í meígma liparón oysión poy proorízetai apokleistiká gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86. - Concentrated butter or mixture of fatty substances intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86. - Beurre concentré ou mélange de matières grasses, destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86. - Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86. - Boterconcentraat of mengsel van oliën en vetten uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86. - Manteiga concentrada ou mistura de matérias gordas, destinada exclusivamente à incorporaçao nos alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86. Qualora al burro concentrato siano addizionati prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che i serbotoi e i contenitori siano sigillati ». 2) All'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, i termini « articolo 4, paragrafo 4 » sono sostituiti dai termini « articolo 4, paragrafo 2 ». 3) All'articolo 15 bis: - al paragrafo 1, lettera b), i termini « un peso pari almeno al doppio del quantitativo » sono sostituiti dai termini « un peso uguale al quantitativo »; - il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione provvede, in base a modalità da esso stabilite, a un controllo in loco per accertare che l'intero quantitativo di burro acquistato sia sottoposto a denaturazione. Il controllo comprende altresì un'analisi per sondaggio, in funzione dei quantitativi fabbricati, della fase grassa alla fine del processo. Da quest'esame deve risultare che il prodotto finito è di colore brunastro scuro e contiene 8 % almeno di acido grasso libero espresso in acido oleico ». 4) All'articolo 24, paragrafo 2, i termini « 24 giorni » sono sostituiti dai termini « 36 giorni ».
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