Art. 2

In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2. (2) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.
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