Art. 1
In vigore dal 23 dic 1986
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1986.
La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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