Art. 4
In vigore dal 23 dic 1986
Per ciascuna delle voci specificate nell', la somma delle domande di titoli MCS presentate da uno stesso operatore in uno stesso mese non può superare il 10 % dei quantitativi indicati nel suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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