Art. 3
In vigore dal 23 dic 1986
1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'.
2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le autorizzazione d'importazione:
- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importazione rilasciate;
- i quantitativi che sono stati effettivamente importati.
Storico versioni
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