Art. 2
In vigore dal 23 dic 1986
1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.
2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione che sarà svincolata, alle condizioni definite dalle autorità portoghesi, quando le importazioni siano state effettuate.
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