Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. L 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 1.
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