Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra n vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.
(2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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