Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra n vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12. (2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 5.
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