Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
Nel primo trimestre 1987, per i prodotti della sottovce 07.06 A della tariffa doganale comune - radici di manioca, di arrow-root e di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci - la riscossione del prelievo non superiore al 6 % ad valorem, applicabile all'importazione, è limitata ai seguenti quantitativi, fissati per paese terzo di origine: a) Tailandia: 1 300 000 t. Un quantitativo massimo di 500 000 t, da detrarre da questo importo, può essere importato alle stesse condizioni nell'ultimo trimestre 1986; b) Indonesia: 205 000 t; c) altre parti contraenti attuali del GATT, fatta eccezione per la Tailandia e l'Indonesia: 35 000 t; d) Cina: 62 500 t; e) paesi terzi diversi da quelli citati ai punti a)-d): 12 500 t.
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