Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
Durante il periodo transitorio dal 1o ottobre 1986 all'entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1986, ma non oltre il 31 gennaio 1987, i membri oppure l'ICCO continuano a riscuotere ed a conservare presso conti d'aspettativa i contributi di cui all'articolo 31 dell'accordo internazionale del 1980.
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