Art. 1
L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 dic 1986
1) nel paragrafo 3, i termini « paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « paragrafo 7 »;
2) il paragrafo 4 è soppresso;
3) i paragrafi 5 e 6 diventano rispettivamente i paragrafi 7 e 8;
4) sono inseriti i paragrafi seguenti:
« 4. Se il quantitativo importato supera del 5 % al massimo il quantitativo indicato nel certificato, lo si considera importato a titolo di tale documento.
5. Se il quantitativo importato è inferiore del 5 % al massimo al quantitativo indicato nel certificato, l'obbligo di importare è considerato adempiuto.
6. Il certificato d'importazione ha una validità di novanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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