Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 5.
Storico versioni
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