Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 497/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 dic 1986
1) nel titolo i termini « restrizioni quantitative iniziali » sono sostituiti da « restrizioni quantitative »;
2) nell' il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 i contingenti annui di cui all'articolo 245 dell'atto d'adesione che la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare all'importazione, in provenienza dai paesi terzi dei prodotti delle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune, sono fissati come indicato in allegato »;
3) nell' il paragrafo 2 è soppresso;
4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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