Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 1782/80 è modificato come segue:
In vigore dal 22 dic 1986
« 1. L' è sostituito dal seguente testo:
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità egiziane competenti (Cotton Textile Consolidation Fund).
2. L'allegato è sostituito dall'allegato che figura nel presente regolamento ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:3981:oj#art-2