Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1782/80 è modificato come segue:

In vigore dal 22 dic 1986
« 1. L' è sostituito dal seguente testo: Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità egiziane competenti (Cotton Textile Consolidation Fund). 2. L'allegato è sostituito dall'allegato che figura nel presente regolamento ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3981:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo