Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a partire dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.
(6) GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 12.
Storico versioni
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