Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 483/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 dic 1986
1. all', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« 1. I volumi dei contingenti che il Regno di Spagna può applicare, a norma dell'articolo 137 dell'atto di adesione, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono fissati, per il 1987, in detto allegato a fronte di ciascun prodotto »;
2. gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:3976:oj#art-1