Art. 3
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 329 del 19. 12. 1985, pag. 11.
(2) Parere reso il 12. 12. 1986 (non ancora pubblicato nella GU).
(3) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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