Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. C 329 del 19. 12. 1985, pag. 11. (2) Parere reso il 12. 12. 1986 (non ancora pubblicato nella GU). (3) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (6) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
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