Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3582/86 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 22 dic 1986
« Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM V a Sud, VII b, c eseguite da parte di navi battenti andiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1986. La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM VI a Sud, VII b, c eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento ».
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