Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 2 febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28. (4) GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 21. (5) GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 12. ALLEGATO « II. CONTROLLO a) Metodi di analisi Per l'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento, figuranti nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985 (1), relativa ai metodi di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari: 1. determinazione dell'umidità (in acqua) 2. determinazione del tenore proteico (sostanze proteiche) 3. determinazione dell'acidità titolabile (acidità libera) 4. determinazione delle ceneri (P2 O5 compreso). b) Definizioni 1. Tenore di materia grassa Per tenore di materia grassa si intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Roese-Gottlieb. 2. Tenore di proteine del latte diverse dalla caseina Per tenore di proteine del latte diverse dalla caseina si intende il tenore determinato dal metodo di dosaggio dei gruppi -SH e -S - S- legati alle proteine; i valori di riferimento sono lo 0,25 % per la caseina e il 3 % per la proteina del siero, puro e allo stato naturale. 3. Tenore di lattosio Per tenore di lattosio si intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore in una soluzione di acido solforico dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero per precipitazione delle proteine in ambiente acido. 4. Carica batterica totale Per carica batteria totale si intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C. 5. Tenore di coliformi Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto si intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C. 6. Tenore di termofili Per tenore di termofili si intende quello determinato per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55 °C. c) Prelievo di campioni Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme ai principi della succitata norma. (1) GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 12 ».
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