Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia:
- i titoli contenti la sigla GR possono essere rilasciati sino al 31 maggio 1987;
- il disposto dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, si applica ai fascicoli ancora aperti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 4.
Storico versioni
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