Art. 1
In vigore dal 22 dic 1986
1. Il comma seguente è inserito dopo il secondo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 e aggiunto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 798/80:
« Lo stesso vale per il ricondizionamento che non implichi un cambiamento della nomenclatura della tariffa doganale comune o della nomenclatura utilizzata per le restituzioni o per altri importi all'esportazione. Il ricondizionamento può essere effettuato esclusivamente previa notifica alle autorità doganali e subordinatamente al loro accordo ».
2. Il testo dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2730/79 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 23
1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 20, diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o pari a:
a) 1 000 ECU per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE;
b) 1 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo;
c) 5 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari, ivi compresi gli eventuali coefficienti monetari e gli importi compensativi di adesione non vengono presi in considerazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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