Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
1. Il comma seguente è inserito dopo il secondo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 e aggiunto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 798/80: « Lo stesso vale per il ricondizionamento che non implichi un cambiamento della nomenclatura della tariffa doganale comune o della nomenclatura utilizzata per le restituzioni o per altri importi all'esportazione. Il ricondizionamento può essere effettuato esclusivamente previa notifica alle autorità doganali e subordinatamente al loro accordo ». 2. Il testo dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2730/79 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 23 1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 20, diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o pari a: a) 1 000 ECU per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE; b) 1 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo; c) 5 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari, ivi compresi gli eventuali coefficienti monetari e gli importi compensativi di adesione non vengono presi in considerazione ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3903:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo